Il casellario giudiziale raccoglie gli estratti di tutti i provvedimenti amministrativi e giudiziari, conclusi e pendenti, a carico di ogni cittadino. Si tratta di uno schedario, istituito in ogni Procura della Repubblica, che può essere consultato per conoscere i precedenti di tutti i cittadini. L’Ufficio locale del casellario, facente capo a un casellario centrale presso il Ministero della Giustizia, svolge la funzione di rilasciare certificati su richiesta delle autorità giudiziarie e amministrative o dei cittadini.
I certificati possono essere richiesti dalle autorità amministrative e giudiziarie e dai singoli cittadini. Questi ultimi possono richiedere solo il proprio. I certificati che possono essere rilasciati sono di tre tipi: il certificato generale, che contiene i provvedimenti definitivi di tipo penale, civile e amministrativo; il certificato penale, che contiene i provvedimenti penali definitivi; il certificato civile, che contiene i provvedimenti emessi a carico dei cittadini relativi ai casi di interdizione, inabilitazione, fallimento ed espulsione.
L’attestazione del casellario giudiziale è, inoltre, importante quando si decide di emigrare all’estero. Vediamo perché, ad esempio, è importante se si ha intenzione di emigrare in Australia. Innanzitutto, è necessario ottenere un visto permanente e trascorrere un periodo di almeno 4 anni in Australia. Durante questo periodo è richiesto di non assentarsi dal Paese per lungo tempo altrimenti, al rientro, sarà richiesto il certificato emesso dal casellario giudiziale che dovrà attestare l’assenza di provvedimento a carico.
In caso di richiesta del documento, l’autorità straniera chiederà la traduzione asseverata del casellario. Una legalizzazione del certificato tradotto con piena efficacia anche all’estero. Prima di procedere con la traduzione asseverata, è importante verificare che l’originale sia munito di timbro di Apostilla. A questo punto l’Ente di rilascio dovrà legalizzare il verbale di traduzione giurata. Così facendo verrà legalizzata anche la firma del Cancelliere del Tribunale, che ha firmato l’atto di asseverazione, assieme al traduttore ufficiale.
Il certificato verrà asseverato in modo doveroso a seconda del Paese straniero in cui è richiesto. Infatti, il timbro di legalizzazione può essere diverso: in forma di Apostilla (per i Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja) oppure in forma di legalizzazione ordinaria (per i Paesi non aderenti). La Convenzione riguarda l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253. L’Italia ha designato le seguenti autorità competenti al rilascio dell’Apostille: per gli atti giudiziari e notarili il Procuratore della Repubblica presso i Tribunali; per tutti gli altri atti amministrativi previsti dalla Convenzione i Prefetti competenti; per la Valle d’Aosta il Presidente della Regione; per le Province di Trento e Bolzano il Commissario di Governo.
È indispensabile che chi si occupa della traduzione asseverata in inglese del certificato di casellario giudiziale abbia precisi requisiti. Non può essere, infatti, un semplice esperto di traduzioni ma un traduttore ufficiale, altrimenti il certificato non avrà valore legale. Pertanto, dovrà essere iscritto in alternativa: all’albo dei periti del Tribunale con la qualifica di interprete/traduttore; al Ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio, in qualità di interprete/traduttore; ad Associazioni professionali di interpreti e traduttori aventi rilevanza pubblica; ad elenchi ufficiali di traduttori e interpreti di Enti italiani con rilevanza pubblica. Oppure essere in possesso di certificazione di qualità per servizi di traduzione.